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COMUNE DI LORIA Provincia di Treviso STATUTO COMUNALE (aggiornato alla Legge 3.8.1999, n. 265)
TITOLO I Principi generali Articlo 1 - Autonomia statutaria 1 - Il comune di Loria: a)
è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i
principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica
Italiana; b) è ente democratico che crede nei principi europeistici, della pace e della solidarietà; c)
si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo federativo e
solidale, basato sul principio dell’autonomia degli enti locali; d)
considerata la peculiare realtà territoriale e sociale in cui si
colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo
nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito
fiscale, nonché nell’organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico
interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo
cui la responsabilità pubblica compete all’autorità territorialmente e
funzionalmente più vicina ai cittadini; e) valorizza ogni forma di collaborazione con gli altri enti locali; f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l’autogoverno della comunità.
ART. 2 - Finalità 1
- Il comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne
cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle
compatibilità ambientali. 2 - Il Comune promuove e tutela
l’equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre
istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione
dell’inquinamento, assicurando, nell’ambito di un uso sostenibile ed
equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e
delle generazioni future. Tutela la salute dei cittadini e salvaguardia
altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle
biodiversità. 3 - Il Comune ispira la propria azione alle seguenti finalità: a)
dare pieno diritto all’effettiva partecipazione dei cittadini, singoli
e associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa,
economica e sociale del comune di Loria; a tal fine sostiene e
valorizza l’apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle
libere associazioni; b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone; c)
tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali,
paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali
presenti sul proprio territorio; d) valorizzazione dello sviluppo
economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione
dell’iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene
comune; e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale; f)
tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione
sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla
corresponsabilità dei genitori nell’impegno della cura e
dell’educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed
educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale
e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla
libertà di educazione; g) rispetto e tutela delle diversità etniche,
linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la
promozione dei valori e della cultura della tolleranza; h) sostegno
alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza
sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate; i) riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
ART. 3 - Territorio e sede comunale 1
- Il territorio del comune si estende per 23,18 kmq, confina con i
comuni di Mussolente, Cassola, Rossano Veneto, Galliera Veneta, San
Martino di Lupari, Castello di Godego, Riese Pio X, Fonte. 2 - Il Palazzo civico, sede comunale, è ubicato in Loria, Piazza Marconi n. 1. 3
- Le adunanze del Consiglio comunale si svolgono normalmente nella sala
Primo Visentin, in Via Roma; e quelle degli altri organi collegiali
presso la sede comunale. Le stesse possono tenersi in luoghi diversi in
caso di necessità o per particolari esigenze. 4 - All’interno del
territorio del comune di Loria non è consentito, per quanto attiene
alle attribuzioni del comune in materia, l’insediamento di centrali
nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari
e scorie radioattive.
ART. 4 - Stemma e gonfalone 1 - Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di "Comune di Loria". 2
- Lo stemma del comune è come descritto dal regio decreto del
23.6.1927. Lo stemma è costituito dalla rappresentazione di uno scudo
con fondo d'argento, con tre fiamme al naturale poste 1 e 2, sormontato
da corona di comune. 3 - Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche
ricorrenze, e ogni qualvolta sia necessario rendere ufficiale la
partecipazione dell’ente a una particolare iniziativa, il sindaco può
disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune. 4
- La giunta può autorizzare l’uso e la riproduzione dello stemma del
comune per fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico
interesse.
ART. 5 - Consiglio comunale dei ragazzi 1
- Il comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla
vita collettiva può promuovere l’elezione del consiglio comunale dei
ragazzi. 2 - Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di
deliberare in via consultiva nelle seguenti materie: politica
ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con
l’associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione,
assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l’Unicef. 3 - Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.
ART. 6 - Programmazione e cooperazione 1
- Il comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della
programmazione, della pubblicità e della trasparenza, avvalendosi
dell’apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali, sportive
e culturali operanti sul suo territorio. 2 - Il comune ricerca, in
modo particolare, la collaborazione e la cooperazione con i comuni
vicini, con la provincia di Treviso , con la Regione Veneto.
TITOLO II Ordinamento strutturale Organi e loro attribuzioni ART. 7 - Organi 1
- Sono organi del comune il Consiglio comunale, il Sindaco e la Giunta
e le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente
statuto. 2 - Il Consiglio comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo. 3
- Il Sindaco è responsabile dell’amministrazione ed è il legale
rappresentante del comune; egli esercita inoltre le funzioni di
Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato. 4 - La Giunta
collabora col Sindaco nella gestione amministrativa del comune e svolge
attività propositive e di impulso nei confronti del consiglio.
ART. 8 - Deliberazioni degli organi collegiali 1
- Le deliberazioni degli organi collegiali sono assunte, di regola, con
votazione palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni
concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull’apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell’azione da questi svolta. 2
- L’istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione
avvengono attraverso i responsabili degli uffici e dei servizi; la
verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio e della giunta
è curata dal segretario comunale, secondo le modalità e i termini
stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio. 3 - Il
segretario comunale non partecipa alle sedute quando si trova in stato
di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal
componente del consiglio o della giunta nominato dal presidente. 4 -
I verbali delle sedute della giunta sono firmati dal sindaco,
dall’assessore anziano e dal segretario, mentre quelli delle sedute del
consiglio sono firmati dal sindaco, dal consigliere anziano e dal
segretario.
ART. 9 - Consiglio comunale 1
- Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e
funzionale e, rappresentando l’intera comunità, delibera l’indirizzo
politico-amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione. 2 - L’elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge. 3
- Il consiglio comunale esercita le potestà e le competenze stabilite
dalla legge e dal presente statuto e svolge le proprie attribuzioni
conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti
nello statuto e nelle norme regolamentari. 4 - Il consiglio comunale
definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei
rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede
alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi
sono valevoli limitatamente all’arco temporale del mandato
politico-amministrativo dell’organo consiliare. 5 - Il consiglio
comunale conforma l’azione complessiva dell’ente ai principi di
pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e
corretta gestione amministrativa. 6 - Gli atti fondamentali del
consiglio devono contenere l’individuazione degli obiettivi da
raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle
risorse e degli strumenti necessari. 7 - Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ART. 10 - Sessioni e convocazione 1 - L’attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria. 2
- Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute
nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti
all’approvazione delle linee programmatiche del mandato, del bilancio
di previsione e del rendiconto della gestione. 3 - Le sessioni
ordinarie e straordinarie devono essere convocate almeno sei giorni
liberi prima del giorno stabilito. In caso d’eccezionale urgenza, la
convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore. 4 - La
convocazione del consiglio e l’ordine del giorno degli argomenti da
trattare è effettuata dal sindaco di sua iniziativa o su richiesta di
almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi
entro 20 giorni e devono essere inseriti all’ordine del giorno gli
argomenti proposti, purché di competenza consiliare. 5 - La
convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le
questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel
domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare
da dichiarazione del messo comunale. L’avviso scritto può prevedere
anche una seconda convocazione. 6 - L’integrazione dell’ordine del
giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è
stata già effettuata la convocazione è sottoposta alle medesime
condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata almeno 24
ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta. 7 -
L’elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell’albo
pretorio almeno entro le ore dieci del giorno precedente a quello
stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente
pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei
cittadini. 8- La documentazione relativa agli argomenti da trattare
deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno se
giorni liberi prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie e
straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di eccezionale urgenza. 9 - Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento. 10
- La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni
per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla
proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci
giorni dalla convocazione. 11 - In caso di impedimento permanente,
decadenza, rimozione, decesso del sindaco, la giunta decade e si
procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la
giunta rimangono in carica fino alle elezioni del nuovo consiglio e del
nuovo sindaco e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
ART. 11 - Linee programmatiche di mandato 1-
Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto
insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta,
le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da
realizzare nel corso del mandato politico-amministrativo. 2- Ciascun
consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella
definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli
adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi
emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio
comunale. 3- Con cadenza almeno annuale il consiglio provvede, in
sessione straordinaria da convocarsi entro il 30 settembre, a
verificare l’attuazione di tali linee da parte del sindaco e dei
rispettivi assessori. È facoltà del consiglio provvedere a integrare,
nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o
modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle
problematiche che dovessero emergere in ambito locale. 4- Al termine
del mandato politico-amministrativo, il sindaco presenta all’organo
consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e
di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è
sottoposto all’approvazione del consiglio, previo esame del grado di
realizzazione degli interventi previsti.
ART. 12 - Commissioni 1-
Il consiglio comunale potrà istituire, con apposita deliberazione,
commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di
indagine, di inchiesta, di studio. Dette commissioni sono composte solo
da consiglieri comunali, con criterio proporzionale. Per quanto
riguarda le commissioni aventi funzione di controllo e di garanzia, la
presidenza è attribuita ai consiglieri appartenenti ai gruppi di
opposizione. 2- Le commissioni di cui al comma precedente possono
essere integrate da componenti esperti, non facenti parte del
consiglio, ed aventi esclusivamente funzioni di consulenza
tecnico-giuridica 3- Il funzionamento, la composizione, i poteri,
l’oggetto e la durata delle commissioni verranno disciplinate con
apposito regolamento. 4- La delibera di istituzione dovrà essere adottata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
ART. 13 - Consiglieri 1-
Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri
sono regolati dalla legge; essi rappresentano l’intera comunità alla
quale costantemente rispondono. 2- Le funzioni di consigliere
anziano sono esercitate dal consigliere che, nell’elezione a tale
carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti
sono esercitate dal più anziano di età. 3- I consiglieri comunali
che non intervengono alle sessioni per tre volte consecutive senza
giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del
consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito
dell’avvenuto accertamento dell’assenza maturata da parte del
consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi
dell’art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l’avvio
del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far
valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al
sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella
comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni
20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest’ultimo termine,
il consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto
delle cause giustificative presentate da parte del consigliere
interessato.
ART. 14 - Diritti e doveri dei consiglieri 1- I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione. 2-
Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di
controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento
del consiglio comunale. 3- I consiglieri comunali hanno diritto di
ottenere dagli uffici del comune nonché dalle aziende, istituzioni enti
dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all’espletamento
del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal
regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche
preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini
dell’attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi
specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a
ottenere, da parte del sindaco, un’adeguata e preventiva informazione
sulle questioni sottoposte all’organo consiliare, anche attraverso
l’attività della conferenza dei capigruppo, di cui al successivo art.
15. 4- Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel
territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di
convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale. 5-
Per assicurare la massima trasparenza, ogni consigliere deve comunicare
annualmente i redditi posseduti secondo le modalità stabilite nel
regolamento del consiglio comunale.
ART. 15 - Gruppi consiliari 1-
I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto
nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al
sindaco e al segretario comunale unitamente all’indicazione del nome
del capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà nelle more della
designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono
presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non
appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di
preferenze. 2- I consiglieri comunali possono costituire gruppi non
corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché
tali gruppi risultino composti da almeno 2 membri. 3- È istituita la
conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità
generali indicate dall’art. 14, comma 3, del presente statuto, nonché
dall’art. 31, comma 7 ter, della legge n. 142/90, e successive
modificazioni ed integrazioni. La disciplina, il funzionamento e le
specifiche attribuzioni sono contenute nel regolamento del consiglio
comunale. 4- Ai capigruppo consiliari è consentito ottenere,
gratuitamente, una copia della documentazione inerente gli atti utili
all’espletamento del proprio mandato. 5- Le funzioni di capogruppo possono essere espletate da altro consigliere del medesimo gruppo formalmente delegato. 6- I gruppi consiliari, hanno diritto a riunirsi in un locale comunale messo a disposizione gratuitamente per tale scopo.
ART. 16 - Sindaco 1-
Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità
stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità,
di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla
carica. 2- Egli rappresenta il comune ed è l’organo responsabile
dell’amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse
al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al
segretario comunale, al direttore generale, se nominato, e ai
responsabili degli uffici e dei servizi in ordine agli indirizzi
amministrativi e gestionali, nonché sull’esecuzione degli atti. 3-
Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo
statuto, dai regolamenti e sovrintende all’espletamento delle funzioni
statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e
poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull’attività degli
assessori e delle strutture gestionali ed esecutive. 4- Il sindaco,
sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla
nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune
presso enti, aziende e istituzioni. 5- Il sindaco è inoltre
competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale,
nell’ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie
interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei
pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i
responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni
interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici
localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce
di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze
delle persone che lavorano.
ART. 17 - Attribuzioni di amministrazione 1-
Il sindaco ha la rappresentanza generale dell’ente,può delegare le sue
funzioni o parte di esse ai singoli assessori o consiglieri ed è
l’organo responsabile dell’amministrazione del comune. In particolare
il sindaco: a) dirige e coordina l’attività politica e amministrativa del comune nonché l’attività della giunta e dei singoli assessori; b)
promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con
tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio
comunale; c) convoca i comizi per i referendum previsti dall’art.6 della legge n. 142/90, e successive modificazioni ed integrazioni; d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge; e) nomina il segretario comunale, scegliendolo nell’apposito albo; f)
conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno e
previa deliberazione della giunta comunale, le funzioni di direttore
generale nel caso in cui non sia stipulata la convenzione con altri
comuni per la nomina del direttore; g) nomina i responsabili degli
uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli
di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive e verificabili.
ART. 18 - Attribuzioni di vigilanza 1-
Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce
direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli
atti, anche riservati, e può disporre l’acquisizione di atti, documenti
e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società
per azioni, appartenenti all’ente, tramite i rappresentanti legali
delle stesse, informandone il consiglio comunale. 2- Egli compie gli
atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o
avvalendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le
indagini e le verifiche amministrative sull’intera attività del comune. 3-
Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici,
servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al
comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal
consiglio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla
giunta.
ART. 19 - Attribuzioni di organizzazione 1- Il sindaco nell’esercizio delle sue funzioni di organizzazione: a)
stabilisce gli argomenti all’ordine del giorno delle sedute del
consiglio comunale, ne dispone la convocazione e lo presiede. Provvede
alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei
consiglieri; b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze
consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare dal
sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi; c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede; d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART. 20 - Vicesindaco 1-
Il vicesindaco nominato tale dal sindaco è l’assessore che ha la delega
generale per l’esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di
assenza o impedimento di quest’ultimo. 2- Il conferimento delle
deleghe rilasciate agli assessori consiglieri, deve essere comunicato
al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato
all’albo pretorio.
ART. 21 - Mozioni di sfiducia 1- Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni. 2-
Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di
una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza
assoluta dei componenti del consiglio. 3. La mozione di sfiducia
deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei
consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene
messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre 30 dalla sua
presentazione. Se la mozione viene approvata, si procede allo
scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi
delle leggi vigenti.
ART. 22 - Dimissioni e impedimento permanente del sindaco 1-
Le dimissioni comunque presentate dal sindaco al consiglio diventano
efficaci ed irrevocabili decorsi venti giorni dalla loro presentazione.
Trascorso tale termine, si procede allo scioglimento del consiglio, con
contestuale nomina di un commissario. 2- L’impedimento permanente
del sindaco viene accertato da una commissione di tre persone eletta
dal consiglio comunale e composta da soggetti estranei al consiglio, di
chiara fama, nominati in relazione allo specifico motivo
dell’impedimento. Almeno un membro della commissione deve essere di
nomina della minoranza. 3- La procedura per la verifica
dell’impedimento viene attivata dal vicesindaco o, in mancanza,
dall’assessore più anziano di età che vi provvede di intesa con i
gruppi consiliari. 4- La commissione nel termine di 30 giorni dalla nomina relaziona al consiglio sulle ragioni dell’impedimento. 5-
Il consiglio si pronuncia sulla relazione in seduta pubblica, salvo sua
diversa determinazione, anche su richiesta della commissione, entro
dieci giorni dalla presentazione.
ART. 23 - Giunta comunale 1-
La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora
col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai
principi della trasparenza e dell’efficienza. 2- La giunta adotta
tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle
finalità dell’ente nel quadro degli indirizzi generali e in attuazione
delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale. In
particolare, la giunta esercita le funzioni di indirizzo
politico-amministrativo, definendo gli obiettivi e i programmi da
attuare e adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali
funzioni, e verifica la rispondenza dei risultati dell’attività
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. 3- La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.
ART. 24 - Composizione 1-
La giunta è composta dal sindaco e da non meno di tre e non più di sei
assessori di cui uno è investito della carica di vicesindaco. 2- Gli
assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; possono tuttavia
essere nominati anche assessori esterni al consiglio, purché dotati dei
requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed
esperienza tecnica, amministrativa o professionale. 3- Gli assessori
esterni possono partecipare alle sedute del consiglio e intervenire
nella discussione ma non hanno diritto di voto.
ART. 25 - Nomina 1-
Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal
sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta
successiva alle elezioni. 2- Il sindaco può revocare uno o più
assessori dandone comunicazione al consiglio. Il sindaco provvede
altresì a sostituire gli assessori dimissionari, dandone comunicazione
al consiglio ai sensi del comma 1. 3- Le cause di incompatibilità,
la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti
della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge. 4-
Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica
fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del
rinnovo del consiglio comunale.
ART. 26 - Funzionamento della giunta 1-
La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e
controlla l’attività degli assessori e stabilisce l’ordine del giorno
delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli
assessori. 2- Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa. 3.
Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e
le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.
ART. 27 - Competenze 1-
La giunta collabora con il sindaco nell’amministrazione del comune e
compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non
siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze
attribuite al sindaco, al segretario comunale, al direttore o ai
responsabili dei servizi comunali. 2- La giunta opera in modo
collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal
consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti
dello stesso. 3- La giunta, in particolare, nell’esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative: a) propone al consiglio i regolamenti; b)
approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che
non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che
non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai
responsabili dei servizi comunali; c) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio; d) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento; e) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe comunali; f) nomina i membri delle commissioni per i concorsi pubblici su proposta del responsabile del servizio interessato; g)
adotta i criteri generali per la concessione di sovvenzioni,
contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e
persone; h) approva i regolamenti sull’ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio; i) nomina e revoca il direttore generale o autorizza il sindaco a conferire le relative funzioni al segretario comunale; j) dispone l’accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni; k)
fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e
costituisce l’ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso
l’accertamento della regolarità del procedimento; l) esercita,
previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni
delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente
attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo; m) autorizza la sottoscrizione degli accordi di contrattazione decentrata; n) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell’ente; o)
determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di
rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi
stabiliti dal consiglio; q) approva il Piano Esecutivo di Gestione.
TITOLO II Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini CAPO I Partecipazione e decentramento
ART. 28 - Partecipazione popolare 1-
Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o
associati, all’amministrazione dell’ente al fine di assicurarne il buon
andamento, l’imparzialità e la trasparenza. 2- La partecipazione
popolare si esprime attraverso l’incentivazione delle forme associative
e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini a intervenire nel
procedimento amministrativo.
CAPO II Associazionismo e volontariato
ART. 29 - Associazionismo 1- Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio. 2-
A tal fine, la giunta comunale, a istanza di parte, registra le
associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le
sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale. 3- Allo scopo di ottenere la registrazione è necessario che l’associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante. 4-
Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi
caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla
Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto. 5- Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio. 6- Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
ART. 30 - Diritti delle associazioni 1-
Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale
rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui è in possesso
l’amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle
iniziative dell’ente nel settore in cui essa opera. 2- Le scelte
amministrative che incidono sull’attività di singole associazioni, ad
esclusione di quelle di concessione di contribuzioni, devono essere
precedute dall’acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali
delle stesse. 3- I pareri devono pervenire all’ente nei termini
stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori
a 15 giorni.
ART. 31 - Contributi alle associazioni 1-
Il comune può erogare alle associazioni, con esclusione dei partiti
politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento
dell’attività associativa. 2- Il comune può altresì mettere a
disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo
di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito. 3.
Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle
strutture, beni o servizi dell’ente è stabilita in apposito
regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari
opportunità. 4- Il comune può gestire servizi in collaborazione con
le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e
inserite nell’apposito albo regionale, l’erogazione dei contributi e le
modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito
regolamento. 5- Le associazioni che hanno ricevuto contributi in
denaro o natura dall’ente devono redigere al termine di ogni anno
apposito rendiconto che ne evidenzi l’impiego.
ART. 32 - Volontariato 1-
Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della
popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita
personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante
rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell’ambiente. 2- Il
volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e
programmi dell’ente e collaborare a progetti, strategie, studi e
sperimentazioni. 3- Il comune garantisce sostegno alle attività
volontarie e gratuite nell’interesse collettivo e ritenute di
importanza generale.
CAPO III. Modalità di partecipazione
ART. 33 - Consultazioni 1-
L’amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione
allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all’attività
amministrativa. 2- Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
ART. 34 - Petizioni 1-
Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può
rivolgersi in forma collettiva agli organi dell’amministrazione per
sollecitarne l’intervento su questioni di interesse comune o per
esporre esigenze di natura collettiva. 2- La raccolta di adesioni
può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le
richieste che sono rivolte all’amministrazione. 3- La petizione è
inoltrata al sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame
all’organo competente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio
comunale. 4- Se la petizione è sottoscritta da almeno 50 persone
l’organo competente deve pronunciarsi in merito entro 30 giorni dal
ricevimento. 5- Il contenuto della decisione dell’organo competente,
unitamente al testo della petizione, è pubblicizzato mediante
affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da
permetterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel
territorio del comune. 6- Se la petizione è sottoscritta da almeno
100 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposita istanza che
il testo della petizione sia posto in discussione nella successiva
seduta del consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
ART. 35 - Proposte 1-
Qualora un numero di elettori del comune non inferiore a 50 avanzi al
sindaco proposte per l’adozione di atti amministrativi di competenza
dell’ente e tali proposte siano sufficientemente dettagliate in modo da
non lasciare dubbi sulla natura dell’atto e il suo contenuto
dispositivo, il sindaco, ottenuto il parere dei responsabili dei
servizi interessati, trasmette la proposta unitamente ai pareri
all’organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro
30 giorni dal ricevimento. 2- L’organo competente può sentire i
proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via formale entro
30 giorni dal ricevimento della proposta. 3- Le determinazioni di
cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono
comunicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
ART. 36 - Referendum 1-
Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti
nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in
tutte le materie di competenza comunale. 2- Non possono essere
indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di
attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali e quando
sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell’ultimo
quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le
seguenti materie: a) statuto comunale; b) regolamento del consiglio comunale; c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi; 3- Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci. 4-
Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all’oggetto di
atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, a
eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2. 5-
Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono
stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle
firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la
proclamazione del risultato. 6- Il consiglio comunale deve prendere
atto del risultato della consultazione referendaria entro 10 giorni
dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in
merito all’oggetto della stessa entro i successivi 60 giorni. 7- Non
si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato
alle consultazioni almeno la metà più uno degli aventi diritto. 8-
Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella
consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e
deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali. 9-
Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata
dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio
comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con
essa.
ART. 37 - Accesso agli atti 1-
Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti
dell’amministrazione comunale e degli altri soggetti che gestiscono
servizi pubblici. 2- Possono essere sottratti alla consultazione
soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano
riservati o sottoposti a limiti di divulgazione. 3- La consultazione
degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari
formalità, con richiesta motivata dell’interessato, nei tempi stabiliti
da apposito regolamento. 4- In caso di diniego devono essere
esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la
divulgazione dell’atto richiesto. 5- Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l’esercizio dei diritti previsti nel presente articolo.
ART. 38 - Diritto di informazione 1-
Tutti gli atti dell’amministrazione, ad esclusione di quelli aventi
destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente
pubblicizzati. 2- La pubblicazione avviene, di norma, mediante
affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti, situato
nell’atrio del palazzo comunale e su indicazione del sindaco in
appositi spazi. 3- L’affissione viene curata dal responsabile del
servizio affari generali che si avvale di un messo e, su attestazione
di questi, certifica l’avvenuta pubblicazione. 4- Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati o formalmente comunicati all’interessato. 5-
Le ordinanze e gli atti di conferimento di contributi a enti e
associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione all'albo
pretorio.
ART. 39 - Istanze 1-
Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni
in merito a specifici problemi o aspetti dell’attività amministrativa. 2-
La risposta all’interrogazione deve essere motivata e fornita per
iscritto all'interessato entro 30 giorni dall’interrogazione.
CAPO IV Difensore civico
ART. 40 - Nomina Il
difensore civico è nominato dal consiglio comunale, salvo che non sia
scelto in forma di convenzionamento con altri comuni o con la provincia
di Treviso, a scrutinio segreto e a maggioranza dei due terzi dei
consiglieri. 2- Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al
presente articolo può far pervenire la propria candidatura
all’amministrazione. 3- La designazione del difensore civico deve
avvenire tra persone che per preparazione ed esperienza diano ampia
garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa
e siano in possesso del diploma di laurea in scienze politiche,
giurisprudenza, o equipollenti. 4- Il difensore civico rimane in
carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzioni
fino all’insediamento del successore. 5- Non può essere nominato difensore civico: a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale; b)
i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i
membri dei consorzi tra comuni e delle comunità montane, i membri del
comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i componenti di
organi direttivi di partiti politici; c) i dipendenti del comune,
gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti
e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l’amministrazione
comunale o che ricevano da essa a qualsiasi titolo sovvenzioni o
contributi; d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all’amministrazione comunale; e)
chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il
quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il
segretario comunale.
ART. 41 - Decadenza 1-
Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una
condizione che ne osterebbe la nomina o nel caso egli tratti
privatamente cause inerenti l’amministrazione comunale. 2- La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale. 3-
Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi
motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei
consiglieri. 4- In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o
dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell’incarico, sarà
il consiglio comunale a provvedere.
ART. 42 - Funzioni 1-
Il difensore civico ha il compito di intervenire presso gli organi e
uffici del comune allo scopo di garantire l’osservanza delle leggi, del
presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei
diritti dei cittadini italiani e stranieri. 2- Il difensore civico
deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa
propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o
il regolamento. 3- Il difensore civico deve provvedere affinché la
violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e
indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i
propri diritti e interessi nelle forme di legge. 4- Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti. 5-
Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a
vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile
per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana. 6-
Il difensore civico esercita il controllo sulle deliberazioni comunali
di cui all’art. 17, comma 38 della legge 15 maggio 1997 n. 127 secondo
le modalità previste dall’art. 17, comma 39, dell’ultima legge citata.
ART. 43 - Facoltà e prerogative 1-
L’ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a
disposizione dell’amministrazione comunale, unitamente ai servizi e
alle attrezzature necessarie allo svolgimento del suo incarico. 2-
Il difensore civico nell’esercizio del suo mandato può consultare gli
atti e i documenti in possesso dell’amministrazione comunale e dei
concessionari di pubblici servizi. 3- Egli inoltre può convocare il
responsabile del servizio interessato e richiedergli documenti,
notizie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto
d’ufficio. 4- Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l’esito
del proprio operato, verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli
ha richiesto l’intervento e segnala agli organi comunali o alla
magistratura le disfunzioni, e illegittimità o i ritardi riscontrati. 5-
Il difensore civico può altresì invitare l’organo competente ad
adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone
eventualmente il contenuto. 6-È facoltà del difensore civico, quale
garante dell’imparzialità e del buon andamento delle attività della
pubblica amministrazione di presenziare, senza diritto di voto o di
intervento, alle sedute pubbliche delle commissioni concorsuali, aste
pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve
essere informato della data di dette riunioni.
ART. 44 - Relazione annuale 1-
Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese di marzo, la
relazione relativa all’attività svolta nell’anno precedente,
illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le
illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più
opportuni allo scopo di eliminarle. 2- Il difensore civico nella
relazione di cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a
migliorare il funzionamento dell’attività amministrativa e l’efficienza
dei servizi pubblici, nonché a garantire l’imparzialità delle decisioni. 3-
La relazione deve essere affissa all’albo pretorio, trasmessa a tutti i
consiglieri comunali e discussa entro 30 giorni in consiglio comunale. 4-
Tutte le volte che ne ravvisa l’opportunità, il difensore civico può
segnalare singoli casi o questioni al sindaco affinché siano discussi
nel consiglio comunale, che deve essere convocato entro 30 giorni.
ART. 45 - Indennità di funzione Al difensore civico è corrisposta un’indennità di funzione il cui importo è determinato annualmente dal consiglio comunale.
CAPO V Procedimento amministrativo
ART. 46 - Diritto di intervento nei procedimenti 1-
Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo
coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi,
tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal
regolamento. 2- L’amministrazione comunale deve comunicare il nome
del funzionario responsabile della procedura, di colui che è competente
ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui l'atto finale
deve essere adottato.
ART. 47 - Procedimenti ad istanza di parte 1-
Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha
presentato l’istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o
dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito. 2- Il
funzionario o l’amministratore devono sentire l’interessato entro 30
giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal
regolamento. 3- Ad ogni istanza rivolta a ottenere l’emanazione di
un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna
risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque
non superiore a 60 giorni. 4- Nel caso l’atto o provvedimento
richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legittimi
di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro
comunicazione della richiesta ricevuta. 5- Tali soggetti possono
inviare all’amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre
documenti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 48 - Procedimenti a impulso di ufficio 1-
Nel caso di procedimenti ad impulso d’ufficio il funzionario
responsabile deve darne comunicazione ai soggetti i quali siano
portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere
pregiudicati dall’adozione dell’atto amministrativo, indicando il
termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza
individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono
presentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti. 2- I
soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di
essere sentiti personalmente dal funzionario responsabile o
dall’amministratore che deve pronunciarsi in merito. 3- Qualora per
l’elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la
comunicazione personale di cui al primo comma è consentito sostituirla
con la pubblicazione ai sensi dell’art. 38 dello statuto.
ART. 49 - Determinazione del contenuto dell’atto 1-
Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state
puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo
dell’atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato
interessato e la giunta comunale. 2- In tal caso è necessario che di
tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto
dell’accordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico
interesse e l’imparzialità dell’amministrazione.
TITOLO III Attività amministrativa
ART. 50 - Obiettivi dell’attività amministrativa 1-
Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di
democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di
efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure. 2- Gli
organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi
sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei
termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti
di attuazione. 3- Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze
dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente
statuto, nonché forme di cooperazione con altri comuni e con la
provincia.
ART. 51 - Servizi pubblici comunali 1-
Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per
oggetto produzione di beni e servizi o l’esercizio di attività rivolte
a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile
della comunità locale. 2- I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
ART. 52 - Forme di gestione dei servizi pubblici 1- Il consiglio comunale può deliberare l’istituzione e l’esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme: a)
in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche
del servizio, non sia opportuno costituire un’istituzione o un’azienda; b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale; c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale; d) a mezzo di istituzione, per l’esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale; e)
a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente
capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura
del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e
privati; f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni nonché in ogni altra forma consentita dalla legge. 2-
Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale
pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via
esclusiva al comune. 3- Il comune può altresì dare impulso e
partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai
suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di
diritto comune. 4- I poteri, a eccezione del referendum, che il
presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del
comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle
istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.
ART. 53 - Aziende speciali 1-
Il consiglio comunale può deliberare la costituzione di aziende
speciali, dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e
imprenditoriale, e ne approva lo statuto. 2- Le aziende speciali
informano la loro attività a criteri di trasparenza, di efficacia, di
efficienza e di economicità e hanno l’obbligo del pareggio finanziario
ed economico da conseguire attraverso l’equilibrio dei costi e dei
ricavi, ivi compresi i trasferimenti. 3- I servizi di competenza
delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del
territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire
l’economicità e la migliore qualità dei servizi.
ART. 54 - Struttura delle aziende speciali 1- Lo statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, il funzionamento, le attività e i controlli. 2- Sono organi delle aziende speciali il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e il collegio di revisione. 3-
Il presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati
dal sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a
consigliere comunale dotate di speciale competenza tecnica
amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso
aziende pubbliche o private, per uffici ricoperti. 4- Il direttore è
assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal R.D.
15.10.1925, n. 2578 in presenza dei quali si può procedere alla
chiamata diretta. 5- Il consiglio comunale provvede alla nomina del
collegio dei revisori dei conti, conferisce il capitale di dotazione e
determina gli indirizzi e le finalità dell’amministrazione delle
aziende, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle
tariffe per la fruizione dei beni o servizi. 6- Il consiglio
comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e
il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul
loro operato. 7- Gli amministratori delle aziende speciali possono
essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata
inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità
dell’amministrazione approvate dal consiglio comunale.
ART. 55 - Istituzioni 1- Le istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica ma dotate di autonomia gestionale. 2- Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore. 3-
Gli organi dell’istituzione sono nominati dal sindaco che può revocarli
per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per
difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell’amministrazione. 4-
Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità
dell’amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali
per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o
servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il
conto consuntivo ed esercita la vigilanza sul loro operato. 5- Il
consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell’istituzione
deliberando nell’ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal
consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali
previste nel regolamento. 6- Il regolamento può anche prevedere
forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al
controllo dell’istituzione.
ART. 56 - Società per azioni o a responsabilità limitata 1-
Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell’ente a
società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di
servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro
costituzione. 2- Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza
la partecipazione del comune, unitamente a quella di altri eventuali
enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria. 3-
L’atto costitutivo, lo statuto o l’acquisto di quote o azioni devono
essere approvati dal consiglio comunale e deve in ogni caso essere
garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di
amministrazione. 4- Il comune sceglie i propri rappresentanti tra
soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel
concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori
e degli utenti. 5- I consiglieri comunali non possono essere
nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a
responsabilità limitata. 6- Il sindaco o un suo delegato partecipa all’assemblea dei soci in rappresentanza dell’ente. 7-
Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l’andamento
della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare
che l’interesse della collettività sia adeguatamente tutelato
nell’ambito dell’attività esercitata dalla società medesima.
ART. 57 - Convenzioni 1-
Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite
convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti
pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi
pubblici. 2- Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le
forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti
finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.
ART. 58 - Consorzi 1-
Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti
locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme
previste per le aziende speciali in quanto applicabili. 2- A questo
fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei
componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo,
unitamente allo statuto del consorzio. 3- La convenzione deve
prevedere l’obbligo a carico del consorzio della trasmissione al comune
degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati con le modalità
di cui all’art. 38, 2° comma, del presente statuto. 4- Il sindaco o
un suo delegato fa parte dall’assemblea del consorzio con
responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla
convenzione e dallo statuto del consorzio.
ART. 59 - Accordi di programma 1-
Il sindaco per la definizione e l’attuazione di opere, di interventi o
di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa
realizzazione, l’azione integrata e coordinata del comune e di altri
soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente
del comune sull’opera o sugli interventi o sui programmi di intervento,
promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il
coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il
finanziamento e ogni altro connesso adempimento. 2- L’accordo di
programma, consistente nel consenso unanime del presidente della
regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle
amministrazioni interessate viene definito in un’apposita conferenza la
quale provvede altresì all’approvazione formale dell’accordo stesso ai
sensi dell’art. 27, comma 4, della legg |
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